Beni composti: definizione e normativa

Febbraio 13, 2025

Il Codice Civile del 2015, all’articolo 114, definisce i beni composti come segue:

Beni composti

I beni composti sono beni costituiti da parti o componenti che si incastrano e si collegano tra loro per formare un insieme, e se manca una delle parti, dei componenti o se una parte o un componente non è conforme alle specifiche o al tipo, il bene non può essere utilizzato o il suo valore d’uso diminuisce.

Nell’adempiere all’obbligo di trasferimento di un bene composto, devono essere trasferite tutte le parti o i componenti che lo costituiscono, salvo diverso accordo.

Pertanto, un bene composto è inteso come un bene costituito da parti o componenti che si incastrano e si collegano tra loro per formare un insieme completo. Se manca una parte, un componente o se tale parte o componente non è conforme alle specifiche o al tipo, il bene non può essere utilizzato o il suo valore d’uso si riduce significativamente. Un bene composto può funzionare correttamente ed eseguire la sua funzione solo quando tutti i suoi componenti sono presenti e funzionano insieme in modo preciso.

L’articolo 279 del Codice Civile del 2015, relativo all’adempimento dell’obbligo di consegna del bene, stabilisce quanto segue:

Adempimento dell’obbligo di consegna del bene

1. La parte obbligata alla consegna del bene deve custodirlo e conservarlo fino alla consegna.

2. Se il bene da consegnare è un bene specifico, la parte obbligata deve consegnare esattamente quel bene e nelle condizioni pattuite; se si tratta di un bene generico, deve consegnare la quantità e la qualità concordate, in mancanza di accordo sulla qualità, deve consegnare il bene con una qualità media; se si tratta di un bene composto, deve consegnarlo completo.

3. La parte obbligata deve sostenere tutte le spese relative alla consegna del bene, salvo diverso accordo.

Quindi, se il bene da consegnare è un bene specifico, la parte obbligata deve consegnare esattamente quel bene e nelle condizioni pattuite. Se si tratta di un bene generico, deve consegnare la quantità e la qualità concordate. In mancanza di accordo sulla qualità, deve consegnare il bene con una qualità media. In particolare, se si tratta di un bene composto, deve consegnare tutti i componenti che lo costituiscono. La mancata consegna di un componente compromette la completezza e il valore d’uso del bene.

L’articolo 54 del Decreto 21/2021/NĐ-CP disciplina il trattamento dei beni in garanzia composti:

Trattamento dei beni in garanzia composti; beni con beni annessi; crediti, somme dovute, altri diritti di pagamento; titoli di credito, azioni, saldo dei depositi; polizze di carico, documenti di trasporto

1. Il creditore garantito può disporre contemporaneamente di tutte le parti e i componenti del bene in garanzia composto. Nel caso in cui il bene in garanzia sia costituito da più beni annessi che possono essere divisi, il trattamento avviene per singolo bene, se non possono essere divisi, il trattamento avviene contemporaneamente.

Pertanto, il creditore garantito può disporre contemporaneamente di tutte le parti e i componenti del bene in garanzia composto. Nel caso in cui il bene in garanzia sia costituito da più beni annessi che possono essere divisi, il trattamento avviene per singolo bene; se non possono essere divisi, il trattamento avviene contemporaneamente. Questa disposizione garantisce l’integrità e il valore del bene composto quando viene disposto. Il trattamento separato di singole parti del bene composto può ridurre il valore dell’intero bene.

Il garante del bene composto può riavere il bene in garanzia nei casi previsti dall’articolo 57 del Decreto 21/2021/NĐ-CP, in particolare:

  • Adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 302 del Codice Civile;
  • Il bene in garanzia è stato sostituito o scambiato con un altro bene;
  • L’obbligo garantito è stato adempiuto mediante compensazione;
  • Altri casi in base ad accordi o in base al Codice Civile o ad altre leggi che prevedono che il bene in garanzia non venga disposto.

Nota: Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, se la legge sulle aste giudiziarie o altre leggi correlate prevedono obblighi da adempiere prima di poter riavere il bene in garanzia, il garante può riavere il bene solo dopo che tali obblighi siano stati adempiuti. Ciò garantisce i diritti del creditore garantito e il rispetto delle disposizioni di legge.

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