Cos’è l’IDE (Investimenti Diretti Esteri)?

Febbraio 16, 2025

L’IDE è l’acronimo di Investimenti Diretti Esteri. Secondo la Legge sugli Investimenti del 2020, un’entità economica con IDE è un’organizzazione in cui un investitore straniero è membro o azionista.

L’attività di investimento delle imprese IDE è disciplinata dall’articolo 23 della Legge sugli Investimenti del 2020. In particolare, l’entità economica deve soddisfare i requisiti e seguire le procedure di investimento previste per gli investitori stranieri quando investe nella costituzione di un’altra entità economica; investe in contributi di capitale, acquista azioni o quote di capitale di un’altra entità economica.

L’investimento sotto forma di contratto BCC (Business Cooperation Contract) si applica se l’entità economica rientra in uno dei seguenti casi: un investitore straniero detiene oltre il 50% del capitale sociale o la maggioranza dei soci accomandatari sono persone fisiche straniere nel caso di una società in accomandita semplice; un’entità economica di cui al punto a) del presente comma detiene oltre il 50% del capitale sociale; un investitore straniero e un’entità economica di cui al punto a), comma 1, articolo 23 della Legge sugli Investimenti del 2020 detengono oltre il 50% del capitale sociale.

Un’entità economica che non rientra nei casi di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 23 della Legge sugli Investimenti del 2020, deve soddisfare le condizioni e seguire le procedure di investimento previste per gli investitori nazionali quando investe nella costituzione di un’altra entità economica; investe in contributi di capitale, acquista azioni o quote di capitale di un’altra entità economica. Un’entità economica con IDE già costituita in Vietnam, se ha un nuovo progetto di investimento, segue le procedure per la realizzazione di tale progetto senza dover necessariamente costituire una nuova entità economica.

La costituzione di un’impresa IDE è disciplinata dall’articolo 63 del Decreto 31/2021/NĐ-CP. Di conseguenza, salvo quanto previsto dall’articolo 67 del Decreto 31/2021/NĐ-CP, un investitore straniero costituisce un’entità economica e realizza un progetto di investimento secondo la seguente procedura: esegue la procedura di approvazione del principio di investimento, rilascia il Certificato di Registrazione dell’Investimento per un nuovo progetto di investimento ed esegue la procedura di costituzione dell’entità economica secondo le disposizioni di legge corrispondenti a ciascun tipo di entità economica nel caso di realizzazione di un nuovo progetto di investimento. Nel caso di acquisizione di un progetto di investimento e di costituzione di un’entità economica, l’investitore straniero esegue la procedura di rilascio del Certificato di Registrazione dell’Investimento (nel caso in cui tale progetto non abbia ricevuto il Certificato di Registrazione dell’Investimento) o di modifica del Certificato di Registrazione dell’Investimento (nel caso in cui tale progetto abbia già ricevuto il Certificato di Registrazione dell’Investimento) ed esegue la procedura di costituzione dell’entità economica secondo le disposizioni di legge corrispondenti a ciascun tipo di entità economica.

La documentazione, la sequenza e le procedure per la costituzione di un’entità economica sono conformi alle disposizioni di legge sulle imprese o ad altre leggi corrispondenti a ciascun tipo di entità economica. Il capitale sociale di un’entità economica costituita da un investitore straniero per realizzare un progetto di investimento non deve necessariamente essere uguale al capitale di investimento del progetto di investimento. L’entità economica costituita da un investitore straniero effettua contributi di capitale e mobilita altre fonti di finanziamento per realizzare il progetto di investimento secondo i tempi previsti dal Certificato di Registrazione dell’Investimento.

Le condizioni e i principi per l’esecuzione delle attività di investimento sotto forma di contributi di capitale delle imprese IDE sono disciplinati dall’articolo 65 del Decreto 31/2021/NĐ-CP. Un investitore nazionale che investe in contributi di capitale, acquista azioni o quote di capitale in un’entità economica già costituita in Vietnam, si attiene alle condizioni e alle procedure previste dalla Legge sulle Imprese e dalle leggi corrispondenti a ciascun tipo di entità economica. I contributi di capitale, l’acquisto di azioni o quote di capitale sul mercato azionario sono effettuati in conformità con le disposizioni di legge sui titoli.

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